Il primo articolo pubblicato sul Blog dello Studio Legale – Avvocato Gianluca Piola – prende le mosse da uno dei processi che più ha di recente attratto l’opinione pubblica planetaria, ossia il trial Johnny Deep-Amber Heard.

E’ necessario fin da subito chiarire che non si parlerà del processo singolo, ma che è solo ciò da cui trae spunto l’articolo, in quanto sarebbe al limite dello sgarbato, o peggio, esprimersi su un caso così importante e delicato, cosa che anche i datori di lavoro dei rispettivi attori si ritiene si dovrebbero astenere dal fare – ma questa è una personale opinione.
Sul punto, la diffamazione è un reato previsto all’art. 596 del Codice Penale che oggi necessita di un’analisi decisamente strutturata poiché, come mostrano i tanti fatti di cronaca, è possibile porlo in essere senza “nemmeno accorgersene”, essendo un reato ad ampio spettro valutativo in capo alla persona diffamata, all’organo inquirente ed all’organo giudicante. Banalmente, ciò che per un soggetto può essere ritenuto diffamatorio può non esserlo per altri.
Proferire la seguente frase: “sei uno spilungone senza cervello” potrebbe essere interpretato come una battuta tra amici (se tali si è), ma nel momento in cui, a titolo esemplificativo, è rivolto ad un soggetto portatore di handicap la stessa frase assume un significato intrinsicamente meritevole di sanzione penale.
Ebbene, da ciò emerge una prima caratteristica che può far scivolare una frase innocua in una vera e propria diffamazione, quello che la giurisprudenza di legittimità individua come la “continenza”.
La continenza è direttamente collegata al diritto di manifestazione del pensiero previsto dalla Costituzione all’art. 21 (il cui limite è infatti il delitto di diffamazione stesso) nella misura in cui è sempre pienamente concesso il diritto di “dire ciò che si vuole”, ma il concetto che si vuole esprimere, ancorché aspro e fortemente critico nei confronti di un altro soggetto, sia appunto continente – per questo l’esempio succitato dello “spilungone”.
Gli ulteriori requisiti richiesti perché una frase permanga nell’alveo del lecito sono: la rilevanza pubblica del fatto oggetto della frase e la sua verosimiglianza. In particolare, questo secondo aspetto è di centrale importanza in virtù del fatto che non è necessario che la notizia sia vera (altrimenti, in gergo, buonanotte), ma appunto la verosimiglianza, motivo per il quale è comunque richiesto un diligente sforzo (sforzo ancor maggiore è richiesto al giornalista ed agli operatori dell’informazione) di verificare le fonti e che le stesse abbiano almeno una parvenza di verosimiglianza.
Un ultimo aspetto, prima di affrontare più avanti il tema della personalizzazione del danno (l’attore di Hollywood ha richiesto ben 50 milioni di dollari!!!), è un ultimo approdo della Corte di Cassazione (sent. 3981 del 2016) che può essere di particolare interesse: non è astrattamente configurante il reato di diffamazione l’utilizzo di un “like” sui social, ancorché contenente frasi ingiuriose e diffamatorie, ma attenzione, non cliccate troppo, l’interpretazione potrebbe mutare anche se la norma non cambia.
AVVOCATO GIANLUCA PIOLA
