Come poter trasformare quello che parrebbe un onere in un vantaggio? Ecco degli spunti.

La procedura di whistleblowing consiste in un canale che gli imprenditori garantiscono ed a breve dovranno garantire perché i dipendenti e chiunque abbia rapporti con la stessa impresa possa denunciare illeciti, penali e non, avvenuti all’interno dell’assetto societario.
Ora, questa particolare modalità di gestione affonda le proprie radici anche e soprattutto nel Decreto Legislati n. 231/2001, che riguarda la responsabilità amministrativa degli enti derivanti da reato.
Il Decreto infatti richiede che via sia un canale (telematico o non) di comunicazione delle segnalazioni con l’Organismo di Vigilanza, anche “anonimo”, cosa che può comportare la maggior tutela possibile per il denunciante. Si precisa che è anonimo per il datore, non per l’Organismo di Vigilanza, che è tenuto a rispettarne l’anonimato (salvo un particolare caso che si affronterà in un altro articolo).
Tuttavia, dopo l’inserimento di una certificazione specifica per le aziende che si dotino di tali canali (la cd. ISO 37002:2021), è stata emessa una direttiva a livello europeo che porterà ad una normativa di applicazione che delineerà il quadro.
Ora, risulta centrale comprenderne al meglio l’utilità e le formalità che ne seguono.
E’ chiaro che, per certi versi, risulta un’onere in più dover dotarsi di canali telematici per la denuncia di illeciti interni, dover assumere un rappresentante apposito, ovvero affidare tale incarico ad apparati interni, purché “autonomi”, con contestuale aumento di stipendio per tale presa di incarico.
Ciò non significa che non vi siano vantaggi, soprattutto a lungo termine.
Innanzitutto una migliore gestione interna, le segnalazioni infatti, per la grande maggioranza, attengono a problematiche di organizzazione o a condotte dolose dei dipendenti verso il patrimonio della azienda stessa; pertanto, avere un sistema interno di ricezione ed indagine a seguito di segnalazioni permette di migliorare la qualità della propria struttura, eliminando le anomalie, potendo celermente comprendere le responsabilità interne.
Non solo, in tema di appalti pubblici ed aumento di introiti, oltre ad avere un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (strumento principe di trasparenza e legalità aziendale), anche questa “certificazione” sarà sicuramente utile per ottenere punteggi migliori in termini di contratti con il Pubblico e preferenza da parte di tutti gli oramai tantissimi soggetti che possiedono certificazioni di questo genere che preferiscono rapporti commerciali con realtà a sé somiglianti.
Lo Studio è a disposizione per consulenze in tema sia di certificazione ISO 37002:2021 che in tema di Modelli organizzativi di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.
AVVOCATO GIANLUCA PIOLA
