LEZIONI SULLA COLTIVAZIONE “LEGALE” ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Negli ultimi si può dire che i lungimiranti giudici della Cassazione, sempre più, finiscano per assolvere gli imputati accusati di coltivazione di sostanze stupefacenti leggere (del tipo “marijuana”) al ricorrere di alcuni presupposti.

A differenza quindi della Corte Costituzionale che, a quanto pare esce poco dalla propria aula per comprendere quanto il tema della “legalizzazione” meritasse eccome un dibattito pubblico (magari avrebbe portato al rigetto popolare di tale scelta, ma era un tema che meritava un serio dibattito), la Cassazione, molto più lungimirante, individua alcuni elementi idonei a portare ad una assoluzione per il reato: coltivazione “domestica”, esiguo numero di piante, sostanza drogante con principio basso e finalità terapeutica e non di spaccio.

Ciò non significa che sia consigliato o consigliabile, tutt’altro, ma è volontà di chi vi scrive ricordarvi che il diritto deve seguire il progredire del sentire sociale e, di certo, la coscienza sociale è decisamente mutata in tema di assunzione ad uso personale o ludico delle sostanze stupefacenti ad uso leggero.

Un’ultima sentenza infatti descrive con precisione in limiti consentiti perché il reato non si verifichi: “un’attività non abituale di coltivazione, intrapresa dall’imputato in forme del tutto rudimentali e per fini personali su due vasi collocati in un balcone della propria abitazione peraltro ben visibile dalla locale Stazione dei Carabinieri (!!!!!!!!!!!!!!!)-, con un numero davvero esiguo di piante ed un modesto quantitativo di principio attivo da esse complessivamente ricavabile), deve ritenersi che la fattispecie in esame, anche in considerazione della ragionevole destinazione del raccolto ad un uso personale terapeutico e della totale assenza di elementi sintomatici sia dell’inserimento dell’imputato in un mercato illegale, che della predisposizione di particolari cautele per aumentare la produzione, debba correttamente inquadrarsi nell’ambito di un’attività svolta in forma meramente domestica e, come tale, penalmente irrilevante”.

Al netto della non consigliabile scelta di coltivare nel balcone di fronte alla stazione delle Forze dell’Ordine, è sicuramente un’ulteriore sentenza che si inserisce in quella scia che vede sempre con minor rigore la coltivazione, purché posta in essere con le modalità che vi ho appena indicato.

(Cassazione penale sez. VI, 03/12/2021, (ud. 03/12/2021, dep. 20/01/2022), n. 2388)

AVVOCATO GIANLUCA PIOLA

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