Come tutti sappiamo, siamo in fase di campagna elettorale e di certo, soprattutto da settembre – dove si entrerà nel vivo -, prenderà sempre più piede ed occuperà spazio un particolare metodo comunicativo che caratterizza, non solo, tale periodo: la “sparata”.
Essa è di certo, ove ve ne siano i presupposti, espressione della libera manifestazione del pensiero dell’art. 21 della Costituzione, ma che succede quando la “sparata” è rivolta, non ad una tematica, ma ad un altro soggetto, un avversario politico ad esempio?.
Il rischio è di incorrere nel reato di diffamazione previsto dall’art. 595 del Codice Penale, che punisce chi offende l’altrui onore e e decoro.
Tuttavia, per conciliare la libera manifestazione del pensiero con la tutela dell’onore, è previsto l’istituto della “critica politica”.
Significa che, chiunque, ma i candidati in particolare aggiungerei, possono esprimersi con termini molto più crudi e, a differenza dei giornalisti ad esempio, anche maggiormente staccati dalla verità e realtà del fatto storico narrato.
Pertanto un attacco può essere al limite dell’”offensivo” purché mantenga sempre la natura di critica politica e non un mero attacco personale.
La parola è chiave è ”perché”.
Non si può dire ad un avversario che “è un imbecille”, ma si può (esasperando) dire che “è un imbecille, perché…”, motivando le ragioni per cui lo si ritiene tale: una pessima legge, un comportamento errato, chi più ne ha più ne metta.
Quindi, proprio ora che siamo in campagna elettorale, ma vale sempre, serve avere e mantenere ancora più concentrazione ed informazione sulle “sparate” che i nostri candidati si lanceranno a vicenda, dopotutto oltre a poter non essere vero ciò che dicono, non è nemmeno reato.
“Con specifico riferimento al diritto di critica politica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, assumendo limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza che il medesimo dispiega sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica”.
(Cassazione penale, sez. V, sentenza 18/02/2019 n° 7340)
AVVOCATO GIANLUCA PIOLA
