Uno degli strumenti che sempre più è entrato all’interno del processo penale italiano (introdotto nel 2000 dalla Legge n. 397) è quello delle indagini difensive, ossia la possibilità per gli avvocati di svolgere in autonomia investigazioni invece di demandare sempre e comunque alla Procura, i cui risultati hanno lo stesso valore davanti ad un Giudice.
Tale potere è di centrale importanza perché chiaramente può fortemente tutelare la posizione del proprio assistito.
Tra le facoltà concesse vi sono (art. 391 bis del Codice di Procedura Penale): un colloquio informale, la ricezione di dichiarazioni che l’avvocato verbalizzerà, ovvero la ricezione di una dichiarazione direttamente dalla persona informata sui fatti, nonché l’accesso a documenti della pubblica amministrazione e ai luoghi, anche privati, salvo l’intervento del Pubblico Ministero ove manchi il consenso del titolare, nonché la facoltà di svolgerle in via preventiva.
In via preventiva significa che anche se una persona non ha presentato una formale denuncia-querela per un reato subito, oppure non abbia ancora la precisa conoscenza di un procedimento penale a proprio carico, può comunque operare tutte le indagini elencate per denunciare un soggetto oppure per difendersi ove un domani ricevesse il celebre “avviso di garanzia”.
Pertanto, esattamente come quando si va’ dal medico con il dubbio di “avere qualcosa”, sarebbe ed è utile fare lo stesso andando dall’avvocato, non si sa mai che qualcosa lo trovi.
AVVOCATO GIANLUCA PIOLA
