Il presente articolo vuole essere un invito ad esercitare un diritto delle vittime che, con la recente Riforma Cartabia, ha subito una profonda modifica, ossia la facoltà di presentare la querela per un reato subito.
Ciò in quanto l’art. 85 della Riforma recita: “Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato”.
Significa che non verrà inviata alcuna comunicazione alle vittime dei seguenti reati della facoltà di presentare querela, ma che ci si dovrà attivare in autonomia (ove non l’abbiano già presentata suo tempo): lesioni dolose (art. 582 co. 1 c.p.), lesioni stradali colpose (art. 590 bis c.p.), sequestro di persona (art. 605 co. 1 c.p.), violenza privata (art. 610 co 1 c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.), furto (art. 624 c.p.), turbativa violenta del possesso di cose immobile (art. 634 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.), truffa (art. 640 c.p.).
Il consiglio è quello di rivolgersi al proprio legale di fiducia (se scoprite che c’è una nuova malattia, da chi andreste a parlare? Lo stesso vale per la tutela dei diritti, meglio avvalersi dei professionisti), in quanto non tutte le fattispecie di reato sono divenute a querela, alcune, ad esempio la truffa, hanno ridotto i casi della perseguibilità d’ufficio, quindi meglio, se si vuole esercitare il diritto di far perseguire penalmente il reo, rivolgersi a chi di dovere.
AVVOCATO GIANLUCA PIOLA
