OBBLIGO RECIPROCO DI INFORMAZIONE CON LA P.A.

Un sentenza che, di recente, ha visto soccombente una sezione della polizia stradale in una causa promossa da chi scrive, riguarda la sanzione di cui all’art. 180, co. 6 del Codice della Strada che impone generalmente l’obbligo di portare ad una Pubblica Amministrazione dei documenti da essa richiesti.

Il Giudice ha infatti ben delineato ed analizzato alla perfezione, alla luce di una recente riforma, l’art. 180, al quale è stato, finalmente aggiunto l’inciso”L’invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione”.

Proprio da qui il Giudice stabilisce che è onere degli appartenetenti alla Pubblica Amministrazione interessarsi e stabilire le motivazioni per le quali è stato convocato, a seguiro dell’impossibilità del cittadino di fornire il documento richiesto. Nel caso di specie era stata elevata una sanzione, che aveva come presupposto l’obbligo di portare la patente presso un comando delle Forze dell’Ordine.

Ebbene, nonostante ciò sia stato regolarmente eseguito, lo stesso riceveva da lì a poco un verbale di violazione di cui all’art. 180, co. 6, del Codice della Strada.

Ora, nonostante un tentativo in autotutela, si era costretti ad opporsi a tale verbale, così arrivando alla suddetta decisione del Giudice, il quale ha quindi stabilito un importante principio di diritto, ossia che è onere della Pubblica Amministrazione verificare le condizioni e le motivazioni per le quali un soggetto adempie alle prescrizioni imposte e non, come sostenuto, onere del cittadino indicare le ragioni per cui è stato convocato.

Su tale norma, nonostante l’ottimo intervento del giudicante e la recente riforma, sarebbe forse necessaria una ulteriore rivisitazione che, chi scrive ritiene di dover suggerire, essendo oramai da tempo nell’era digitale, con piattaforme accessibili tramite SPID (quindi una identità ampiamente certificata). In particolare, vi sono una serie di situazioni normativamente previste (ad esempio il contratto di lavoro per i vettori, i”camionisti” per intenderci), in cui il soggetto è ancora obbligato ad avere con sé il “documento cartaceo”. Ora, proprio perché la sanzione che viene elevata sarebbe quella di cui all’art. 180, co. 6, del Codice della Strada, potrebbe essere auspicabile inserire in tale norma anche un inciso che permetta l’esibizione telematica tramite il proprio telefono cellulare dei documenti contenuti nelle piattaforme digitali accessibili tramite SPID.

Ciò comporterebbe meno lavoro inutile e dispendioso di utili energie delle Forze dell’Ordine, meno carta da portare con sé per gli utenti e un controllo comunque effettivo.

Sarebbero ottimi risultati, bastano poche righe.

AVVOCATO GIANLUCA PIOLA

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