Nel nostro ordinamento (dal 91 precisamente) è stato inventata una nuova figura mitologica, una sorta di chimera, ibrido di due comportamenti: il “bullifioso”. Il bullifioso è un soggetto che si comporta come un mafioso, ma è sostanzialmente un bullo. Lo ha inventato l’art. 7 della L. n. 203/91 (oggi art. 416 bis1 del Codice penale), che prevede due condotte tipiche: commettere un reato qualsiasi agevolando l’attività di associazioni a stampo mafioso, oppure, ed è qui che il bullifioso nasce, commettere un reato qualsiasi utilizzando le condizioni delle associazioni a stampo mafioso.
E quali sono queste condizioni? Sono l’avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo (in sostanza usare il fatto di appartenere ad una cosca per commettere reati) ed utilizzare la condizione di omertà ed assoggettamento che deriva dalla precedente forza di intimidazione (una soggetto si spaventa e tace se sa che quello che ha di fronte è un appartenente ad una cosca). Ciò significa che, anche se non si fa parte e nemmeno si è mai pensato di fare parte di un’associazione a stampo mafioso, se venisse in mente di dire: “guarda che chiamo i miei amici” mentre si sta commettendo un reato, allora ecco che si diventa un bullifioso. Intimidire è per l’ordinamento un metodo per delinquere peggiore del mero reato commesso con le modalità, diciamo classiche, e le differenze sono profondissime. Un raro caso di creatura mitologica, che però di mitologico ha davvero poco.
Gli esempi riportati sono ovviamente utilizzati per mero scopo di esemplificazione in quanto, è evidente, contestare un reato e condannare di conseguenza è attività complessa, ma si è usato una banale espressione per espriemere il concetto.
AVVOCATO GIANLUCA PIOLA
