Uno degli istituti meno usufruiti è forse quello della cosiddetta riabilitazione, prevista agli articoli 178 e 179 del Codice Penale. Come emerge dal primo degli articoli citati, la finalità è quella di ottenere un’ordinanza da parte del Tribunale di Sorveglianza competente, il cui effetto è quello di estinguere “le pene accessorie ed ogni altro effettoContinua a leggere “La ribilitazione penale”
